“Civitavecchia, probabilmente, è l’unico Comune italiano nel quale, per stipulare un qualsiasi atto notarile di trasferimento immobiliare, viene richiesto di produrre una attestazione della Università Agraria in merito alla posizione dell’immobile rispetto agli “usi Civici”.
Tali attestazioni, in passato, venivano rilasciate dalla Università Agraria con riferimento alle risultanze della perizia redatta dall’Arch. Rossi, fatta propria dalla Regione Lazio con determinazione n.A07844 del 30 settembre 2013.
Da qualche tempo, invece, l’U.A. rilascia attestazioni nelle quali, richiamate le deliberazioni del CdA dell’Ente con le quali è stato preso atto e sono state adottate le varie versioni della nuova perizia redatta dal dott. Monaci, si attesta che il terreno per il quale è fatta richiesta è, a seconda dei casi, di uso civico, privato gravato o libero “nella perizia demaniale citata”.
Tale modo di agire dell’Ente Agrario si pone in netto contrasto con quanto comunicato alla stessa Università Agraria dalla Regione Lazio-Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca- Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali con nota del 18/12/2019 (Allegato 1) nella quale “si fa rilevare e si ribadisce che la ricognizione catastale condotta dal Dr. Monaci su incarico dell’Agraria, ad oggi nella fase di pubblicazione per debita notizia e conoscenza alla collettività, non costituisce strumento valido ai fini del rilascio di attestazioni e/o certificazioni in ordine alla esistenza o meno del gravame di uso civico. Esso ha mero valore endoprocedimentale ai sensi dell’art. 15 e ss. RD 332/28” e si invita l’Ente Agrario “a utilizzare per le eventuali attestazioni e/o certificazioni richieste gli elaborati tecnici definitivi ovvero le risultanze giudiziali passate in giudicato o registrate e trascritte”.
Inoltre, si segnala che il Comitato Esecutivo della UA nella recente deliberazione n.19 del 5/5/2020 (Allegato 2) espressamente chiarisce che “l’oggetto della attestazione non è costituito dalla natura giuridica del bene, ma unicamente dalle risultanze di verifica esistente agli atti di questa Università Agraria”.
Quindi, a fronte di una richiesta di attestazione “di esistenza o meno di usi civici sul terreno” (vedi modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente), viene rilasciata una attestazione riferita meramente alle risultanze della verifica del dott. Monaci, a prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla sua validità. Infatti la perizia in questione viola palesemente i rigidi principi che sottendono la ratio e la validità delle funzioni che hanno le perizie ufficiali, le quali devono fornire verità e certezze sulla materia su cui relazionano. Nella perizia, peraltro giurata, vengono sottoscritte espressioni sbalorditive:
• “…molte superfici collocate nei “Ristretti” sono state oggetto di inutili pratiche di liquidazioni.”
• “I risultati che esponiamo … sono soggetti ad errori … per la difficoltà di individuazione di… apprezzamenti oggetti di consolidamento”;
• “Anche le ricerche di particelle e di confini relativi a perizie ed accertamenti condotti in epoca moderna non è esente da errori… “;
• “A Ciò si aggiunge l’aumento della probabilità di errori ed omissioni quanto più la mole dei dati da gestire è ingente.”;
• “…potranno rendersi necessari successivi aggiornamenti.” Con riferimento proprio all’ “ ELENCO PARTICELLARE DEI TERRENI INTERESSATI” … secondo il Monaci … dagli Usi Civici;
• “Quale ultima indicazione intendiamo sottolineare che nei lavori di ricostruzione di antiche Bandite e territori non si ha mai la certezza assoluta delle perimetrazioni perché nei secoli i confini mutano e mutano le modalità di rappresentarli e la precisione della rappresentazioni ma anche l’affidabilità delle stesse in relazione ai soggetti che le hanno redatte”;
• .. “Difatti non è agevole ed a volte impossibile rinvenire i successivi frazionamenti intervenuti…”;
• “A ciò si aggiunge l’aumento delle probabilità di errori ed omissioni quanto più la mole dei dati da gestire è ingente”;
Tali affermazioni dell’autore si presentano con una ricorrenza sbalorditiva quasi a liberare la coscienza dell’autore da ogni responsabilità. E tale perizia, monumento della probabilità e della incertezza, si contrappone ad atti inequivocabili ed inoppugnabili tra le quali la Deliberazione della Commissione deputata per la Dimissione dei Debiti Comunitativi dell’11 aprile 1827 (Allegato 3 – Storia delle Tenute delle Mortelle Allegato 4) che sono stati validati nella sentenza 66/’19 del Commissariato agli Usi Civici tant’è che nella sentenza del Commissario Usi Civici n. 66/2019 è stato statuito, riferendosi all’intero comprensorio delle Mortelle ovvero “ad un’area che rientra ormai in quella urbana del territorio di Civitavecchia interamente edificata e sottoposta a piano urbanistico in cui non si esercitano più usi civici da più di due secoli”, che:
“non v’è dubbio, quindi, che la vendita dell’enfiteusi del 1776 e la successiva del dominio diretto del 1827 vanno a costituire l’assoluta allodialità del fondo in quanto furono trasferiti a privati prima l’enfiteusi e poi il dominio diretto” … va altresì escluso che “su tali terre sia rimasto in capo alla collettività il diritto di pascolo su beni privati, così come ventilato in ultima ipotesi dalla difesa dell’Università Agraria”. Anche in sede peritale, oltretutto, il CTU evidenzia in maniera piuttosto evidente che “alla data del 1827 tutti i canoni della Tenuta delle Mortelle risultano alienati a privati”.
E’ di tutta evidenza che tale tipo di attestazione che, per espresso riconoscimento del Comitato Esecutivo, si ribadisce, non riguarda “la natura giuridica del bene”, non può essere di nessuna utilità ai fini degli atti notarili e, quindi, si domanda per quale ragione dovrebbe continuare ad essere prodotta in sede di stipula e soprattutto con quali strumenti alternativi il Notaio, per evitare che dalla sua attività rogatoria possano originarsi responsabilità a suo carico e danni patrimoniali a carico dell’acquirente, potrebbe accertare la “natura giuridica del bene” oggetto dell’atto del quale gli viene richiesta la stipula (forse visura Conservatoria?).
Così com’è tutt’altro evidente che gli Usi Civici a Civitavecchia non ci sono più “a far data del 1827” tant’è che lo Stesso Commissario agli Usi Civici, Dott. Catalani prima di emettere la sentenza di cui sopra invitava i soggetti competenti ad una soluzione amministrativa.
Non è corretto che a pagare i danni di una serie di illegittimità siano sempre e solo i cittadini (allegato 5 ) né si possono aspettare i tempi biblici della giustizia quando ci sono precise norme in merito che regolano, inderogabilmente, l’attività notarile.
“Chi tace, chi piega la testa muore ogni volta che lo fa chi parla e cammina a testa alta muore una volta.” Spero che questa frase (imputabile al Dott. Giovanni Falcone) e che un poliziotto caduto nell’adempimento del proprio dovere, di cui si è celebrato il funerale proprio oggi, si era fatto tattuare sul proprio corpo, possa suonare come un monito per tutti.
Si rimane in attesa che il Consiglio Notarile di Roma si esprima a riguardo di tale questione; perché si faccia giustizia e soprattutto si facciano valere i migliaia di rogiti che sono stati prodotti per un’area urbana interamente edificata come da Piano Regolatore (autorizzato con D.P.R. del 2 ottobre 1977 del Capo dello Stato, registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 1968 e pubblicato in G.U. nr. 48 del 23 marzo 1968).
Vittorio Petrelli