Sull’“Istituzione della provincia di Porta d’Italia”

“L’esigenza di istituire una nuova provincia in Italia nasce dall’obiettivo di gettare le fondamenta normative, anche programmatiche, per poter valorizzare, dando autonomia ed autorevolezza, a quelle vaste aree accomunate da alcune peculiarità ed omogeneità del tessuto socio-culturale e depositarie di tradizioni antichissime, al fine di valorizzarne le potenzialità economiche, la tutela delle risorse ambientali, storiche, artistiche e monumentali nell’ottica di uno sviluppo e rilancio della vocazione turistica e sociale del territorio.

L’obiettivo della istituenda Provincia, denominata “Porta d’Italia”, si collocherà nel quadro di uno sviluppo sostenibile dei territori , garantendo una pari dignità tra i comuni che ne faranno parte e che possiedono una unitarietà ed omogeneità storica, sociale, culturale ed economica: Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Tolfa, Cerveteri e Allumiere, tutti facenti parte del litorale romano e ricompresi in una vasta area che, grazie alle loro peculiarità, sarà contraddistinta da una grande armonia nell’ambito di un progetto sostenuto, tra l’altro, dalle imponenti infrastrutture portuali ed aeroportuali che consentono un accesso regolare a milioni di passeggeri provenienti da tutto il mondo, con una prossimità del centro decisionale ed uno snellimento dell’apparato burocratico in una visione generale di aggregazione non in contrasto con quella capitolina ma autonoma e complementare.

La nuova area vasta potrà occuparsi autonomamente del proprio patrimonio ambientale, culturale e dello sviluppo dei diversi settori produttivi, delle istituzioni scolastiche, dei trasporti e del rilancio delle politiche del mare.

In tale contesto si inserisce la presente proposta di legge che reca l’istituzione della provincia denominata “Porta d’Italia”, costituita dai Comuni del litorale romano, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Tolfa, Cerveteri e Allumiere, che recentemente hanno deliberato l’istituzione della nuova provincia Porta d’Italia a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ai propri consigli comunali. Successivamente, nel mese di aprile 2024, anche il Comune di Civitavecchia ha deliberato l’adesione alla provincia revocando poi l’atto per ragioni procedurali, restandone incluso in base al combinato disposto dei punti 1, 2 3 e 4 del comma 3 bis dell’art. 21 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) smi.

Lo stimolo alla crescita economica e allo sviluppo produttivo rappresentano un importante obiettivo di una iniziativa legislativa che intende fornire risposte efficaci ed efficienti a una ripresa economica non solo a livello locale ma, in parte, anche regionale e nazionale, attraverso il positivo impatto occupazionale per l’intera area nord della provincia di Roma, attraverso la creazione di poli territoriali omogenei anziché il classico ente centrale dominante ed una sterminata e spesso irrilevante periferia intorno.

L’intero comprensorio, di cui fanno parte summenzionati comuni, affonda le radici nell’antichità.

Da sempre definita il porto dei Papi e degli Architetti, Civitavecchia presenta, unitamente ad altre località che la circondano, una serie di tratti caratteristici: affacciata sul Mar Tirreno, la sua storia è legata alla marineria ed al commercio, tanto che oggi il porto è tra i più importanti d’Europa, il secondo porto crocieristico d’Europa e il primo in Italia e dispone di collegamenti marittimi giornalieri o settimanali (c.d. Autostrade del mare) per il trasporto di passeggeri e camion per la Spagna, Sardegna, Sicilia e Tunisia. primo scalo europeo per numero di crocieristi in transito. I dati forniti dall’Autorità Portuale e relativi al mese di agosto 2024 attestano il record annuale di 3,45 milioni di passeggeri crocieristi nel primo semestre del 2024, con un incremento del 14,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il porto di Civitavecchia è storicamente un punto nevralgico anche per la movimentazione di merci, pur avendo subito negli ultimi anni una riduzione dei numeri per cui necessita di un importante opera di rilancio.

Le necropoli di Cerveteri e Tarquinia, parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 2004, rappresentano uno dei gioielli dell’Italia centrale, testimonianza unica ed eccezionale dell’antica civiltà etrusca a pochi chilometri da Roma e ricche di antichissime tombe e di percorsi naturalistici: in particolare il sito archeologico di Cerveteri presenta, nel contesto funerario, le stesse concezioni urbanistiche e architettoniche delle città etrusche mentre il sito di Tarquinia mostra gli aspetti della vita, della morte e delle credenze religiose della civiltà etrusca grazie alle estese pitture che decorano le migliaia di tombe.

Un valore aggiunto ed una straordinaria opportunità per il territorio è data dalle cittadine di Santa Marinella e Ladispoli, che rappresentano apprezzate mete turistiche soprattutto grazie alle loro stazioni balneari e alle riserve naturali e da Allumiere (città della cultura 2020) e Tolfa, due caratteristici borghi situati in una zona ricca di storia e di notevole interesse naturalistico ed archeologico, sulle cime più elevate dei Monti della Tolfa, prospicienti il litorale tirrenico tra Roma e Civitavecchia.

Infine il comune di Fiumicino, che si estende lungo il litorale tirrenico a nord del delta del Tevere, che ne ha plasmato il paesaggio creando un’area umida di grande valore naturalistico e che rappresenta una città strategica che affonda le proprie origini nella storia partendo dalla cultura di Claudio e Traiano e dalle radici cristiane di Sant’Ippolito e che ricomprende al alcuni importanti siti archeologici, tra cui l’Area archeologica dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano, oltre al porto, importante scalo per i pescherecci d’altura, divenuto oggetto di importanti progetti dal profilo turistico e soprattutto sede dell’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, aperto nel 1961 e premiato nello mese di luglio 2024 ad Istanbul, per la sesta volta negli ultimi sette anni, come il migliore d’Europa nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri e unico grande hub al mondo a vincere in tutte le categorie considerate dall’Airport Service Quality 2023.

Occorre sottolineare anche il funzionamento dei collegamenti tra i vari centri, grazie all’autostrada A-12 collega Tarquinia con Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli, mentre la vecchia statale Aurelia rappresenta un punto di riferimento nella rete viaria dell’intera penisola italiana. A tutto ciò bisogna aggiungere la bretella2 che unisce l’Aurelia dal chilometro 81 al porto di Civitavecchia e la superstrada Civitavecchia-Orte.

Oltre alla rete stradale bisogna considerare anche quella ferroviaria, quella marina e quella aerea: la prima costituisce un importante snodo di collegamenti con treni cadenzati giornalieri tra le città della fascia costiera e la capitale ma anche verso l’estero (in particolare con il treno che da Civitavecchia raggiunge la Francia).

I porti turistico e commerciale di Civitavecchia e quello per le piccole imbarcazioni da diporto di Santa Marinella rendono quest’area tra quelle attrezzate in maniera migliore del Tirreno.

Infine il collegamento aereo con lo scalo di Fiumicino, rapido grazie al proseguimento della A12 dopo Ladispoli e la susseguente arteria che porta direttamente all’aeroporto.

L’istituzione della nuova Provincia rappresenta un momento storico per l’autonomia dei Comuni del litorale romano, che hanno deciso di autodeterminarsi per la difesa del suolo, per un miglior utilizzo delle risorse energetiche, per un nuovo assetto giuridico ed istituzionale e per soddisfare le esigenze dei cittadini residenti nei territori interessati, troppo spesso lontani dalla centralità dell’area di Roma Capitale.

La presente proposta di legge si compone di 8 articoli.

L’articolo 1 reca l’istituzione della Provincia denominata “Porta d’Italia”.

L’articolo 2 individua i comuni facenti parte della istituenda provincia “Porta d’Italia”.

L’articolo 3 dispone la cessazione dei territori dei comuni di cui all’articolo 2, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dall’Area della Città Metropolitana di Roma Capitale.

L’articolo 4 detta alcune disposizioni relative agli adempimenti riguardanti la costituzione della nuova Provincia da parte dell’Area della Citta Metropolitana di Roma Capitale, nonché le modalità per l’elezione del presidente degli organi della nuova Provincia.

L’articolo 5 prevede l’adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell’Interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei provvedimenti necessari all’istituzione della nuova Provincia.

L’articolo 6 reca disposizioni relative alla quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla Provincia di Porta d’Italia per il finanziamento del bilancio.

L’articolo 7 attribuisce ai rispettivi organi ed uffici della Provincia di Porta d’Italia la competenza degli atti e degli atti e degli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell’ambito dell’area metropolitana di Roma Capitale e relativi a cittadini end enti compresi nei territori dei comuni interessati dalla costituzione della nuova Provincia.

L’articolo 8 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Proposta di legge

ART. 1

(Istituzione della provincia di Porta d’Italia)

È istituita la provincia di Porta d’Italia nell’ambito della Regione Lazio.

ART. 2

(Comuni componenti della Provincia Porta d’Italia)

La circoscrizione territoriale della provincia di Porta d’Italia è costituita dai seguenti comuni: Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella, Tolfa, Cerveteri, Allumiere.

ART. 3

(Cessazione dei comuni componenti la provincia Porta d’Italia dall’area della Città metropolitana di Roma Capitale)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all’articolo 2 cessano di fare parte dell’Area della Città Metropolitana di Roma Capitale.

ART. 4

(Adempimenti dell’Area della Città metropolitana di Roma Capitale relativi all’istituzione della Provincia Porta d’Italia ed elezione del Presidente e degli organi del nuovo Ente)

L’Area della Città Metropolitana di Roma Capitale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell’interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all’insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell’interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L’assemblea dei sindaci dei comuni di cui all’articolo 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell’assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Porta d’Italia hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi dell’Area Metropolitana di Roma Capitale. 5. Fino all’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Porta d’Italia, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

ART. 5

(Adempimenti per l’istituzione della Provincia Porta d’Italia)

  1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia di Porta d’Italia degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
  2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all’articolo 4, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
  4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell’amministrazione provinciale.
  5. Per l’attuazione del presente articolo si autorizza ogni spesa necessaria a decorrere dall’anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2025 e 2026 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 6

(Oneri finanziari)

1.Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Porta d’Italia per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell’interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all’amministrazione dell’Area Metropolitana di Roma Capitale, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall’ultima rilevazione annuale disponibile dell’Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell’attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono. 2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due istituzioni di area vasta ed il 1’ gennaio dell’anno successivo, gli organi dei due enti concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia di Porta d’Italia dal bilancio dell’Area Metropolitana di Roma Capitale.

ART.7

(Competenza atti ed affari amministrativi Provincia Porta d’Italia)

  1. Gli atti e gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell’ambito dell’Area Metropolitana di Roma Capitale e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all’articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Porta d’Italia.
  2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Porta d’Italia a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

Alessandro Battilocchio

Pubblicato sabato, 7 Dicembre 2024 @ 13:34:26     © RIPRODUZIONE RISERVATA
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