di Ginevra Amadio
Ok definitivo al Ddl Cirinnà. Con 372 voti favorevoli e 51 contrari le Unioni Civili sono diventate legge. Un primo passo zoppo, arrancante, ritardatario, ma storico. Si può criticare tutto a questo Governo ma almeno oggi, davvero, è un giorno di festa; fa bene il premier Matteo Renzi a ricordare che si è trattato di una «battaglia da fare, anche a rischio di perdere voti» perché, finalmente, «l’Italia fa un passo in avanti», in linea con gli altri Paesi.
Il testo approvato a Montecitorio è il frutto partorito con sudore e rinunce dopo due anni di discussioni e modifiche e, per passare il setaccio dei (necessari) voti Ncd, si presenta purtroppo monco di due elementi importanti concepiti in origine, ossia l’obbligo di fedeltà – previsto unicamente per gli sposati – e la stepchild adoption, ovvero l’adozione del figlio del partner. Per il resto, il disegno di legge già approvato al Senato prevede l’introduzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la regolamentazione delle coppie di fatto, sia omosessuali che etero. Vediamo nel dettaglio che cosa cambierà:
UNIONI CIVILI REGISTRATE
Il Ddl Cirinnà riconosce a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte a un ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. La dichiarazione sarà registrata nell’archivio di stato civile e il documento attestante la costituzione dell’unione dovrà contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni. Non possono contrarre unione civile civili coloro che sono già uniti in matrimonio o costituiscono parte di un’unione civile con qualcun altro; le persone interdette per infermità mentale; quelle che sono parenti; quelle condannate in via definitiva per l’omicidio o il tentato omicidio di un precedente coniuge o contraente di unione civile; quelle il cui consenso all’unione è stato estorto con violenza o determinato da paura.
DIRITTI E DOVERI
Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Manca, rispetto ai doveri previsti dal codice civile per i coniugi uniti in matrimonio, l’obbligo di fedeltà, anche se entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Tra i diritti riconosciuti per la prima volta alle coppie omosessuali ci sono la reversibilità della pensione e i congedi parentali mentre per la successione valgono le norme in vigore per le nozze: al partner superstite va il 50%, il restante a eventuali figli. Le coppie gay potranno inoltre scegliere tra comunione o separazione dei beni, come nel matrimonio.
COGNOME
I partner possono scegliere quale cognome portare. «Per la durata dell’unione civile – infatti, le parti «possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome».
VITA FAMILIARE
«Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato». Un comma che ricalca le norme del diritto di famiglia.
ADOZIONI MAI
Nessuna possibilità prevista dalla legge di adottare il figlio dell’altro partner. Lo stralcio della stepchild adoption non limita però l’attività dei giudici e dunque le scelte in tribunale in caso di ricorsi di coppie omosessuali per il riconoscimento dei figli.
SCIOGLIMENTO
L’unione si scioglie quando le parti manifestano, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione. Non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.
CONVIVENZE DI FATTO
La seconda parte del Ddl Cirinnà disciplina anche le unioni tra persone eterosessuali non sposate. I requisiti per la convivenza di fatto sono: la maggiore età dei conviventi; la sussistenza di legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale; l’assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione, di legami matrimoniali o derivanti da un’unione civile.
PATTI DI CONVIVENZA
La Cirinnà introduce i patti di convivenza per le coppie etero. Si tratta di contratti sottoscritti davanti a un notaio attraverso i quali la coppia definisce le regole della propria convivenza; ciascuna coppia potrà decidere come assistere il partner in ospedale, come mettere in comunione i beni e come contribuire alla vita in comune. Il contratto conterrà l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune e il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile.
NUOVI DIRITTI
Con la sottoscrizione dei patti di convivenza, le coppie vedranno riconosciuti nuovi diritti, come la possibilità di entrare nelle classifiche d’assegnazione delle case popolari. I conviventi avranno inoltre gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale. Ciascun convivente potrà poi «designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie».
DIRITTO ALLA CASA
Dopo la dipartita del partner proprietario della casa comune, il superstite ha il diritto di restare a vivere in quella casa tra i due e i cinque anni, non oltre. Se il convivente che muore è titolare del contratto di affitto della casa di comune residenza, il partner ha la possibilità di succedergli nel contratto. Il diritto alla casa viene meno nel caso di una nuova convivenza con un’altra persona, oppure in caso di matrimonio o unione civile.
SEPARAZIONE
In caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce l’obbligo di mantenimento nel caso in cui il coniuge separato non disponga di adeguati redditi propri. Gli alimenti vengono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.
INTERRUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA
ll contratto cessa in caso di matrimonio o unione civile di un membro della coppia di fatto, oppure in caso di morte. Quando il contratto di convivenza si scioglie si deve dire addio alla comunione dei beni. Viene poi redatto dal notaio un documento che serve per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.