Con l’arrivo del “Festival Circus Lidia Togni” a Ladispoli è tornato in auge il dibattito fra amanti del circo e animalisti o, in generale, fautori della chiusura dei tendoni itineranti.
L’impressione è che talvolta ci si scandalizza per qualcosa che non si conosce a fondo, cedendo a dei pregiudizi quasi di natura antropologica per chi conduce una vita diversa, semi-nomade, resistente ai cambiamenti della modernità o, quantomeno, tanto adattabile ad essa da conservare intatto l’appeal di un mestiere antico di secoli.
Ma altre volte la preoccupazione dei cittadini, legittima e condivisibile, è sinceramente legata ai possibili maltrattamenti sugli animali sia nella fase di trasporto, sia durante l’addestramento e la realizzazione delle esibizioni.
Il sindaco Crescenzo Paliotta in questi ultimi giorni conferma di aver dato disposizioni al comando della Polizia Locale per separare il discorso legato all’attendamento del circo con animali al seguito- che non può essere impedito per legge proprio per motivazioni legate alla cura e alla sicurezza degli animali- da quello degli spettacoli, che restano preclusi all’esibizione delle bestie. Quindi non c’è da stupirsi se si vedono tigri, cavalli o leoni nelle strutture attigue al circo, poiché il loro trasporto, purché rispetti la normativa in materia, non può essere proibito.
La sensibilità diffusa al rispetto degli animali, comunque, era stata raccolta nell’aprile 2014 dal regolamento comunale approvato dal consiglio comunale sul possesso e sulla tutela degli animali, tanto radicale nelle sue disposizioni quanto inapplicato e, probabilmente, inapplicabile nella sua interezza.
Infatti il regolamento all’art 17 comma 1 specifica che “è vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche”, ma subito dopo il comma 2 chiarisce che “tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell’Allegato A – Modalità di autorizzazione all’attendamento per circhi e mostre viaggianti”.
Quando si va a leggere l’allegato si scopre che i circhi equestri “sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo” e che il periodo per l’attendamento non dovrebbe superare i 15 giorni per ciascuna stagione dell’anno, “demandando all’Amministrazione Comunale l’esatta determinazione dei periodi di cui sopra”.
Nel caso di specie le locandine del circo annunciano “dal 4 agosto al 16 agosto SPETTACOLI: TUTTI I GIORNI ORE 18-30 E ORE 21.30”. Fanno tredici giorni, tre in più di quelli teoricamente consentiti. Ma appare chiaro come il regolamento sia considerato come un atto di indirizzo, derogabile di volta in volta quando un circo chiede l’autorizzazione. In particolare le stesse autorità comunali preposte al controllo fanno sapere che è impossibile rifiutare regolari richieste presentate dai circhi, salvo dover far fronte a ricorsi che il comune rischierebbe clamorosamente di perdere.