Ordinanza della Regione che riapre – contingentando – le tribune degli impianti sportivi
a decorrere dal 1 settembre 2020, così come disposto dalla lettera e) comma 6 dell’ art. 1 del
DPCM del 7 agosto 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di
minore entità,che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di
200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita
esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione
e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto
del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con
obbligo di misurazione di temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000
spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, potrà essere
sottoposto specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato-tecnico
Scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento.
- Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza
relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche
misure di protezione e contenimento del contagio:
a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla
presente ordinanza;
b. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo
2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.